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Autore: Silvia Barni

Contesto

La prevenzione incendi nelle scuole è un tema da sempre discusso e in cima alle priorità di intervento da parte degli Enti Pubblici. Nonostante l’importanza del tema, la normativa in vigore è molto complessa e gli innumerevoli provvedimenti normativi, tra cui Leggi, Decreti, Circolari e Note non facilitano la sua applicazione. Tali prescrizioni normano le prescrizioni per la sicurezza da applicare negli edifici scolastici e più in generale nei luoghi di lavoro, regolando l’organizzazione del personale addetto alla sicurezza e al pronto intervento, le misure tecniche costruttive, la gestione delle emergenze e le condizioni di sicurezza antincendio, le norme di primo soccorso e la formazione del personale scolastico.

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Certificato di Prevenzione Incendi

Posto che il rispetto della normativa vigente deve essere perseguito per tutti gli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso, gli edifici scolastici classificati ad alto rischio (rientranti in “classe C: presenza di oltre 300 persone” secondo l’Allegato I del DPR n.151) hanno l’obbligo di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (nel seguito CPI) dal Comando di Vigili del Fuoco. Tale documento attesta la congruenza delle consistenze edili e impiantistiche dell’edificio alla normativa vigente, ha una valenza di 5 anni e decade nel momento in cui vengono realizzati interventi che modificano lo stato di fatto. 

Nonostante l’obbligatorietà, uno studio effettuato dall’Anagrafe dell’Edilizia scolastica ha fatto emergere che la mancanza del CPI nell’edilizia scolastica pubblica è piuttosto frequente. Infatti, circa il 59% delle scuole italiane non possiede tale certificato (Figura 2). In caso di assenza del CPI, è obbligo del Dirigente Scolastico informare l’ente proprietario della sua mancanza, il quale dovrà avviare la procedura di richiesta tramite professionista abilitato. Il Dirigente scolastico rimane comunque assoggettato a responsabilità civili, ma viene esonerato da responsabilità penali in caso di incendio.

Il grafico a barre rappresenta quanti edifici attivi hanno il C.P.I. secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. fonte: https://qranalytics.pubblica.istruzione.it

Obbligatorietà e scadenze

L’obbligo di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici risale ai primi anni Novanta, ma la complessità della normativa unita alla difficoltà di reperimento di risorse economiche continua a provocare lo slittamento della scadenza di adeguamento. L’ultima proroga, attuata dal decreto Milleproroghe, fa scivolare dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per la realizzazione di misure di prevenzione incendi all’interno di edifici scolastici e locali adibiti ad attività didattiche. 

Con questo obiettivo, entro due anni, tutti gli edifici scolastici dovranno mettersi in regola ed attuare le misure necessarie per garantire la sicurezza antincendio degli utenti.

Normativa

Per edifici con destinazione d’uso scolastico le soluzioni progettuali di adeguamento antincendio seguono il cosiddetto “doppio binario” secondo il quale il progettista ha la possibilità di applicare le prescrizioni contenute nel Codice di Prevenzione Incendi, Regola Tecnica Verticale 7 Attività Scolastiche oppure applicando il DM 26 agosto 1992 ovvero “Attività n.67 – scuole di ogni ordine” del DPR 01/08/2011 n.151.

La differenza sostanziale consiste dell’approccio progettuale, nel primo rigido e schematico, mentre il secondo più flessibile e calibrato sull’edificio, ma allo stesso tempo più complesso.

Nel caso di un semplice rinnovo dell’adeguamento antincendio su un edificio scolastico antecedente al 2011 sul quale non sono stati realizzati interventi di ristrutturazione o riqualificazione edilizia si procede attraverso l’applicazione del DPR n.151.

Invece, per edifici scolastici in cui:

  • sono state eseguite ristrutturazioni edilizie o riqualificazioni energetiche dell’involucro;
  • l’intero edificio risulta ad alto rischio ma non ha adempiuto all’obbligo di presentare un CPI;

l’adeguamento normativo potrà essere determinato attraverso Codice di Prevenzione Incendi. Secondo le prescrizioni del Codice di Prevenzione Incendi le misure di prevenzione incendi vengono determinate in base alla valutazione del rischio incendio in funzione delle caratteristiche effettive del locale. 

L’iter progettuale utilizzato dal codice prevede i seguenti passaggi:

  1. classificazione dell’edificio in base al numero di utenti e delle attività nei singoli locali;
  2. valutazione del rischio di incendio attraverso la determinazione del rischio vita (Rvita) con metodo tabellare;
  3. determinazione della classe di Reazione al fuoco dei materiali;
  4. calcolo della Resistenza al fuoco e della compartimentazione;
  5. determinazione delle misure di Gestione della sicurezza antincendio, Controllo dell’incendio e Rivelazione ed allarme.

Conclusioni 

Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati stanziati 5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica, 3,9 dei quali da destinare ad interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza generale delle strutture. Come esplicitato dall’Anagrafe dell’Edilizia, il 68% del parco immobiliare scolastico si compone per la maggior parte di edifici costruiti tra gli anni ’60 e gli anni ’90, le cui misure di sicurezza antincendio sono pressoché nulle. Questo implica un impegno economico ben superiore a quello stanziato dal PNRR per la messa a norma di questi edifici e difficilmente i fondi stanziati saranno sufficienti a risolvere la situazione.

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