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Autore: Federico Re Ferrè
Punti chiave dell’articolo
- Le centrali termiche a gas sono soggette a normative antincendio specifiche, in particolare il DM 08/11/2019, che definisce obblighi in base alla portata termica.
- Sotto i 35 kW non si applicano norme antincendio, ma sopra questa soglia diventano obbligatori accorgimenti tecnici per garantire la sicurezza.
- Sono previsti requisiti per altezza minima, aerazione, resistenza al fuoco delle strutture e presenza di impianti di rilevazione gas.
- L’accesso deve avvenire da un disimpegno REI e la porta deve aprirsi verso l’esterno con determinate misure minime e materiali ignifughi.
- Il locale deve garantire la compartimentazione antincendio e, se necessario, può essere adeguato tramite controsoffitti, contropareti e incapsulamento dei pilastri.
Le centrali termiche si qualificano come locali tecnici particolarmente inclini al rischio di incendio dovuto alla presenza di focolari; per questo motivo esistono degli accorgimenti normativi per garantire la sicurezza in caso di incendi.
La normativa di riferimento è il testo coordinato del DM 08 novembre 2019 che stabilisce le regole tecniche di prevenzione incendi per le centrali termiche alimentate a combustibili gassosi.

Quando un locale diventa centrale termica: soglia dei 35 kW
La portata termica totale presente nel singolo locale è la discriminante principale per capire quali accorgimenti adottare. Il primo limite da tenere in considerazione è quello dei 35 kW: al di sotto di tale soglia il locale non si configura come centrale termica, pertanto non sono obbligatori adeguamenti antincendio.
È il caso più comune per le abitazioni dotate della propria caldaia autonoma, solitamente di circa 30 kW, che può essere posta all’interno (come ad esempio in cucina, in cantina o in garage indipendentemente se sia un locale riscaldato o non) o all’esterno (sul balcone o sul perimetro dell’edificio al piano terra) senza particolari vincoli.
Si sottolinea come il calcolo della potenza sia da fare per locale di installazione e non per circuito idraulico: due caldaie da 30 kW separate idraulicamente (una facente riscaldamento e una facente acqua calda sanitaria o un circuito di riscaldamento separato dal primo) se installate in un unico locale costituiscono una potenza totale di 60 kW e rendono obbligatori i requisiti antincendio; al contrario due caldaie da 30 kW alimentanti lo stesso circuito idraulico ma posti in due luoghi separati (ad esempio una in copertura e un in un seminterrato) non comportano l’adozione dei requisiti antincendio.
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Requisiti antincendio per locali con potenza superiore a 35 kW
Superati i 35 kW nello stesso locale si ricade nel DM prima citato. Una centrale termica non può essere collocata più di 10 m al di sotto del piano di riferimento e deve avere una parete verso esterno la cui lunghezza deve essere almeno il 15% del perimetro; quest’ultimo requisito impone di collocare i focolari sulla periferia dell’edificio in modo che siano raggiungibili facilmente in caso di emergenza.
In caso in cui la lunghezza della parete verso esterno sia minore del 15% è necessario adottare un impianto di rilevazione fughe gas comandante un’elettrovalvola a riarmo manuale e dei dispositivi di segnalazione ottici e acustici.
Comparti antincendio e adeguamenti strutturali
La centrale termica inserita nella volumetria dell’edificio deve poi essere un compartimento antincendio in modo da non permettere all’incendio di propagarsi al resto dell’edificio: per tale motivo le pareti e i soffitti devono presentare una resistenza al fuoco in funzione della portata termica installata.
In caso di incendio la centrale termica non deve collassare in attesa dei soccorsi, motivo per cui anche i pilastri devono presentare una resistenza al fuoco. Nel caso in cui queste caratteristiche non siano presenti, una centrale termica può essere messa a norma installando contropareti e controsoffitti REI/EI e incapsulando i pilastri presenti.
Portata termica | Strutture portanti (pilastri) | Elementi separanti (pareti, soffitti) | ||
Resistenza al fuoco | Reazione al fuoco | Resistenza al fuoco | Reazione al fuoco | |
Inferiore a 116 kW | R≥60 | 0 (italiana)
A1 (europea) |
REI/EI≥60 | 0 (italiana)
A1 (europea) |
Superiore a 116 kW | R≥120 | REI/EI≥120 |
Altezza minima in funzione della potenza termica
La centrale termica deve presentare un’altezza minima in funzione della portata termica installata:
- ≥ 2,0 m per impianti inferiori a 116 kW;
- ≥ 2,30 m per impianti con portata termica compresa tra 116 e 350 kW;
- ≥2,60 m per impianti tra 350 e 580 kW;
- ≥ 2,90 m per impianti superiore a 580 kW.
Le altezze minime di ogni categoria possono essere ridotte di 30 cm (ad eccezione della categoria per potenze inferiori a 116 kW che non può scendere sotto i 2 m) a patto di maggiorare la superficie di aerazione del 100% e installare gli stessi dispositivi previsti per centrali collocate a quote inferiori a 5 m.
Aerazione della centrale termica
L’aerazione della centrale termica è un altro punto di vitale importanza: in caso di fughe di gas la centrale deve impedire la formazione di sacche di gas a soffitto. Il locale deve quindi presentare delle aperture permanenti a filo soffitto in modo da scongiurare la formazione di accumuli di metano. La superficie delle aperture è proporzionale alla portata termica e funzione del tipo di locale (fuori terra, seminterrato, interrato) e della presenza o meno di impianti di rilevazione gas.
Accesso alla centrale termica e caratteristiche delle porte
L’accesso alla centrale può avvenire sia da esterno sia da interno. In quest’ultimo caso, tuttavia, deve avvenire da un disimpegno con caratteristiche REI, dotato di aperture di aerazione e di una superficie minima stabilita in caso la portata sia superiore a 116 kW. In nessun caso è possibile accedere alla centrale termica direttamente da un locale senza che ci sia interposto un disimpegno.
La porta della centrale termica, apribile tassativamente verso l’esterno per impianti di portata superiore ai 116 kW, deve sempre rispettare un’altezza minima fissata a 2,0 m e una larghezza minima di 0,6 m, oltre a essere realizzata con materiale di classe 0 secondo la reazione al fuoco.
Le porte delle centrali termiche sono solitamente dotate di dispositivi di autochiusura automatici in modo da far richiudere la porta per contenere la propagazione dell’incendio e rendere effettiva la funzione di compartimentazione antincendio.
Normativa di riferimento e ulteriori approfondimenti
I provvedimenti appena esposti sono le caratteristiche più importanti per le centrali termiche alimentate a gas e inserite nella volumetria dell’edificio, ovvero uno dei casi più frequenti.
Per una trattazione più approfondita ed esaustiva si rimanda al Testo coordinato del DM 08/11/2019, che riporta con dovizia tutti gli accorgimenti necessari per ciascuno dei casi possibili.
Per ulteriori informazioni a riguardo o per una consulenza contatta il nostro team Enertech Solution.