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Autore: Francesca Ciccolella

Punti chiave dell’articolo

  • Il nuovo Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici approvato dal Consiglio dei Ministri introduce modifiche sostanziali al D.Lgs. 36/2023, intervenendo su errori formali, migliorando la chiarezza normativa e adeguando alcuni istituti in risposta alle prime criticità emerse.
  • Importanti novità riguardano il BIM, confermando l’obbligo dal 1° gennaio 2025 per opere di nuova costruzione e interventi rilevanti, con un innalzamento della soglia di applicazione da 1 a 2 milioni di euro e nuove disposizioni per i beni culturali.
  • L’Allegato I.9 viene aggiornato con indicazioni più precise sulla definizione dei requisiti informativi, l’assegnazione dei ruoli BIM, la gestione dei dati e la documentazione da presentare in gara e durante l’esecuzione contrattuale.
  • Viene rafforzato il principio di coerenza documentale e contrattuale, chiarendo la prevalenza degli elaborati grafici tradizionali in caso di incongruenze con i dati digitali e introducendo strumenti aggiuntivi.

Nella seduta del 21/10/2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, contenente integrazioni e correzioni del D.Lgs. 36/2023. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. 

Le modifiche apportate dal Correttivo Codice Contratti Pubblici

Nel dettaglio, le modifiche al Codice Contratti Pubblici seguono tre direttrici:

  • Correzioni di coordinamento interno, errori materiali, refusi e disallineamenti testuali.
  • Precisazioni per migliorare la chiarezza del testo normativo;
  • Modifiche ad alcuni istituti rilevanti, in seguito alle criticità emerse nella prima fase attuativa.

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Novità sul BIM nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

L’aggiornamento del Codice dei Contratti Pubblici ha riguardato significativamente anche la gestione informativa digitale delle costruzioni introducendo delle novità per l’articolo 43 e per l’Allegato I.9 del Codice:

  • L’articolo 43 è l’articolo di riferimento per l’uso del BIM, che ne stabilisce i presupposti per l’applicazione obbligatoria o facoltativa;
  • L’Allegato I.9 contiene la disciplina per l’adozione del BIM, da utilizzare in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all’interno della stazione appaltante.

L’obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025 rimane confermato negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti. Non si applica, tuttavia, a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che non riguardino opere precedentemente eseguite con BIM e strumenti di gestione informativa digitale

Obblighi e soglie aggiornate per l’adozione del BIM

Tra le modifiche più immediate introdotte dal testo che interessa l’articolo 43 vi è la soglia di applicazione del BIM (Building Information Modeling) e la tipologia dei lavori a cui si applica obbligatoriamente l’utilizzo.

Nel testo del D.Lgs 36/2023, infatti, si imponeva, a partire dal 1° gennaio 2025, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

La modifica introdotta nel Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici alza la soglia, passando ad un costo presunto dei lavori pari a 2 milioni di euro. Inoltre, si introduce una soglia specifica per gli interventi da realizzazione sugli edifici classificati come beni culturali: il BIM è obbligatorio in caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria.

Modifiche all’Allegato I.9: nuove regole e definizioni operative

Il testo apporta, inoltre, numerose modifiche all’Allegato I.9, dedicato a “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”. Alcune modifiche riguardano la formazione e la nomina del gestore dell’ambiente di condivisione dati e del gestore dei processi digitali, la gestione dei requisiti informativi, le incongruenze tra dati digitali e documentazione grafica tradizionale e l’introduzione della relazione specialistica sulla modellazione informativa. Si riportano di seguito le principali novità introdotte.

Requisiti informativi e gestione dei dati

Tra le specifiche più significative, al comma 2-bis, si impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di esplicitare, a partire dai rispettivi obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi, consentendo una migliore integrazione dei dati generati durante tutte le fasi del ciclo di vita dell’intervento.

Il riferimento ai requisiti informativi viene invece eliminato al comma 4, che stabiliva che essi fossero esplicitati nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare, questo consente quindi l’integrazione dei dati generati lungo l’intero processo.

Il Correttivo ha introdotto nuove definizioni relativamente alle figure professionali BIM, ovvero il coordinatore dei flussi informativi e il gestore dei processi digitali, specificando che questi ruoli devono essere preferibilmente assegnati a dipendenti delle stazioni appaltanti che posseggano già le competenze necessarie, data dalla formazione necessaria e da documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale.

Nel caso di impossibilità di individuazione di tali figure professionali all’interno della stazione appaltante, tali ruoli possono essere affidati a consulenti esterni con le modalità previste dal codice degli appalti.

Prevalenza contrattuale e coerenza documentale nel Codice degli Appalti

Viene confermata la prevalenza contrattuale, già prevista nel Codici degli Appalti, dei documenti nella fase fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di gestione informativa. In caso di incongruenza tra i dati digitali e la documentazione grafica tradizionale, prevalgono gli elaborati grafici. In caso, di incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi. 

Con le modifiche apportate al comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici si specifica che, in caso di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara deve essere coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, eliminando il richiamo al documento di indirizzo alla progettazione. Viene inoltre introdotto il concetto di “livello di fabbisogno informativo”.

Al comma 10 è stato esplicitato il contenuto dell’offerta di gestione informativa, redatta dal candidato in fase di offerta e in risposta ai requisiti informativi del capitolato informativo. Essa struttura sistemicamente i flussi informativi e ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati.

Il piano di gestione informativa, invece, viene redatto dall’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso. Nel nuovo testo è prevista anche la consegna di una relazione specialistica sulla modellazione informativa, che deve attestare il rispetto del capitolato informativo. Viene quindi introdotto un ulteriore livello di controllo.

Il D.Lgs. 31.12.2024 n. 209 definisce quindi con un maggiore livello di dettaglio gli obiettivi alla base dei requisiti informativi e le modalità di applicazione dei metodi di gestione informativa digitale, al fine di migliorare l’efficienza dei processi.

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